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DENUNCIA DNA

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ALLA DIREZIONE NAZIONALE
ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

DENUNCIA

Articolo 270 Codice Penale
Associazioni sovversive

Articolo 270 bis Codice Penale
Associazioni con finalità di eversione dell’ordine democratico

Articolo 270 sexies Codice Penale
Condotte con finalità di terrorismo

Articolo 287 Codice Penale
Usurpazione di potere politico


Articolo 270 Codice Penale
Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.


Articolo 270 bis Codice Penale
Associazioni con finalità di eversione
dell’ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.


Articolo 270 sexies Codice Penale
Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.


Articolo 287 Codice Penale
Usurpazione di potere politico

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.


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Mille Avvocati per la Cosituzione

ALLA DIREZIONE NAZIONALE
ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

All’Illustrissimo Procuratore Nazionale
Dr. Federico Cafiero de Raho

DENUNCIA

Il sottoscritto Avv. Lillo Massimiliano Musso, responsabile di Mille Avvocati per la Costituzione, collegio difensivo nazionale delle libertà costituzionali, espone quanto segue.

IN ESTREMA SINTESI

  • Violazione del Decreto Legislativo n. 1/2018 come atto di violenza politica con imposizione di deroghe ai diritti personali e alle libertà fondamentali, per gli effetti di cui agli articoli 270, 270 bis e 270 sexies del Codice Penale.
  • Normalizzazione dello stato di emergenza come pretesto per il ricorso alla decretazione d’urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, per gli effetti di cui all’art. 270 bis del Codice Penale.
  • Usurpazione di poteri non propri anche per decisioni non legate all’emergenza, per gli effetti di cui all’art. 287 del Codice Penale.
  • Eversione dell’Ordine democratico e dell’Ordinamento costituzionale, per gli effetti di cui all’art. 270 bis del Codice Penale.

* * *

INDICE DEGLI ARGOMENTI

  • CONDOTTE EVERSIVE DELL’ORDINE DEMOCRATICO
  • SULL’ESISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE EVERSIVA
  • ILLEGITTIMITÀ DELLO STATO DI EMERGENZA
  • LIMITAZIONI DELLE LIBERTÀ PERSONALI
  • NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA
  • COMPIUTA EVERSIONE DELL’ORDINAMENTO
  • VERSO LA NUOVA NORIMBERGA

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ESPOSIZIONE DEL FATTO

PREMESSA. Per come si dirà, DRAGHI Mario, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, in associazione con SPERANZA Roberto, Ministro della Salute della Repubblica Italiana, FIGLIUOLO Francesco Paolo, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, e tante altre note personalità, ha violato il codice penale e per tale ragione va processato e condannato (questa è notizia di reato per chi la riceve).

Questa denuncia mira a promuovere l’apertura di un fascicolo per raccogliere nell’ambito di un procedimento penale tutte le evidenze che fondano la responsabilità penale per eversione dell’ordine democratico di diverse centinaia di note personalità di questo Paese e di questa Repubblica e che saranno identificate nel corso delle indagini preliminari all’emergere di condotte illecite di ogni natura anche nell’ambito dei piani regionali di gestione dell’emergenza Covid e di ogni Comitato Tecnico Scientifico o di ogni altro organo di consultazione parastatale, tra cui consulenti e divulgatori di ogni livello, negli ambienti universitari, negli ordini professionali, nelle dirigenze scolastiche e sanitarie e in ogni ambito, anche quello politico, in cui è stata articolata, decisa e attuata la linea di gestione dell’emergenza.

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1. CONDOTTE EVERSIVE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

Il Governo della Repubblica, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la responsabilità di tutti i membri attualmente in carica o già in carica a partire dal 31 gennaio 2020, si è reso responsabile anzitutto del delitto previsto e punito dall’art. 287 bis del codice penale, reato assorbito nel delitto di cui all’art. 270 bis c.p. Il Governo ha patentemente usurpato il potere legislativo, affidato dalla Costituzione al Parlamento. Con abuso immotivato e strumentale del decreto legge, ha usurpato le funzioni legislative con decretazione su tutto, anche su questioni non collegate all’emergenza sanitaria, motivando l’urgenza e la necessità sul persistere dell’emergenza medesima.

Il Governo della Repubblica, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la responsabilità di tutti i membri attualmente in carica o già in carica a partire dal 31 gennaio 2020, si è reso responsabile altresì del delitto previsto e punito dall’art. 270 c.p., reato anch’esso assorbito nel delitto di cui all’art. 270 bis c.p. Il Governo ha violato l’impianto costituzionale, quel concetto di Ordinamento da cui discende la legittimazione della funzione pubblica, l’ordinato procedere di attribuzioni e competenze, l’ordinata gerarchia delle fonti del diritto, finendo per stravolgere l’assetto istituzionale di una democrazia parlamentare.

Il Governo ha violato la legge, ex plurimis, il D.lgs. 1 del 2 gennaio 2018 prorogando, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, lo stato di emergenza adottato in origine il 31 gennaio 2020. In violazione attuale del Decreto Legislativo 1/2018, il Governo sta conservando la condizione emergenziale oltre la durata massima prevista dallo stesso Decreto; al contempo persiste il concentramento di poteri “non ordinari” e non propri, a partire dalla funzione legislativa delle Camere, che si caratterizzano quale organo costituzionale depositario del potere di legiferare, quindi di imporre limitazioni alla libertà dei cittadini.

La svolta autoritaria del Governo appare, per quanto è evidente, quale tentativo di normalizzare l’assetto istituzionale su parametri emergenziali, di modo che al termine dell’emergenza quell’assetto straordinario ma normalizzato finisca per risultare cristallizzato ed irreversibile. La mera prospettazione di questa nuova “normalità” costituisce vero e proprio atto eversivo, perché mira alla sostanziale trasformazione della Repubblica democratica parlamentare in una dittatura istituzionalizzata attraverso un modello di accentramento del potere decisionale e delle risorse finanziarie, con il potere esecutivo talmente forte da non essere più soggetto ai democratici meccanismi di limitazione e di controllo dei pesi e contrappesi derivanti dall’applicazione del principio informatore della Costituzione di separazione dei poteri dello Stato.

In violazione dell’art. 287 c.p., quindi nell’esercizio illegittimo di un potere politico derivante dal difetto di attribuzione e dalla carenza di potere, il Governo ha esercitato ed esercita ordinariamente la funzione legislativa, sin qui distinguendosi per una mole letteralmente compulsiva di Decreti Legge, DPCM, Decreti e Circolari Ministeriali, Protocolli e Linee Guida; atti del Governo che hanno formalmente sovvertito l’ordine costituzionale e la gerarchia delle fonti e – nella sostanza – offeso libertà personali e diritti fondamentali.

L’articolo 270 bis del codice penale persegue queste condotte eversive che attentano all’ordine democratico. Testualmente, chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni; mentre chiunque solo vi partecipi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

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2. SULL’ESISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE EVERSIVA

L’esistenza del vincolo associativo è fatto notorio. DRAGHI Mario, insieme a SPERANZA Roberto, FIGLIUOLO Francesco Paolo e centinaia di note personalità, operano apertamente in una cabina di regia istituzionale, costituita dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, a sua volta frutto di accordi politici, a loro volta costituenti la prova insuperabile di convergenza delle attività dei singoli individui per il perseguimento di un fine unitario, che fonda l’evidenza dell’esistenza della loro associazione. DRAGHI Mario, in particolare, dirige tale associazione. La sua condizione personale e sociale di capo del governo non lo esime da responsabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

L’associazione guidata da DRAGHI Mario si propone apertamente il compimento di atti di violenza politica, con la chiara dichiarazione di avere deciso di obbligare materialmente la somministrazione di un siero sperimentale alla totalità della popolazione attraverso strumenti coercitivi ed in assenza di qualsivoglia cautela.

Trattasi di violenza di tipo immateriale, ben definita come “violenza politica”, attuata con azioni e dichiarazioni di grande impatto psicologico perpetrate al fine di raggiungere obiettivi di rovesciamento del sistema istituzionale delineato dalla Costituzione italiana e di costringimento dei cittadini alla obbedienza ai voleri del Governo, pena la perdita delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo per chi disobbedisca. È una violenza verbale che alimenta campagne d’odio e di discriminazione, in aperta violazione del Regolamento n. 953 dell’Unione Europea, che indica il criterio informante di non discriminare chi ha scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario sperimentale.

Restano scolpite nella memoria le dichiarazioni di DRAGHI Mario del 22 luglio 2021: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore“; nonché: “Il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a divertirsi, ad andare al ristorante e a spettacoli all’aperto e al chiuso, con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose“.

Ed è una violenza che ha inciso e mira ad incidere sulla libera scelta del cittadino, che viene addirittura materialmente additato come “untore” e costretto a compiere un atto di disposizione di sé senza averne la volontà, con l’atto violento politico che gli impedisce di lavorare, di percepire un reddito, di circolare, di frequentare persone, luoghi ed eventi.

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3. ILLEGITTIMITÀ DELLO STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, lettera c) e dell’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 – cosiddetto “Codice della Protezione Civile” – in origine fino al 31 luglio 2020, poi di volta in volta prorogato, fino a dodici mesi, al 31 luglio 2021.

Il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020, in esautorazione del Parlamento della funzione legislativa dettata dall’articolo 70 della Costituzione, ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell’intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia.

Il Governo ha diffuso notizie false su numeri di contagi, decessi, correlazioni, ricoveri, guarigioni, vaccinazioni, terrorizzando la popolazione attraverso campagne mediatiche incentivate con contributi economici all’editoria.

La campagna di terrore ha indotto ignari e ignoranti cittadini a rivolgersi serenamente agli Hub vaccinali per farsi somministrare un siero genico sperimentale, le cui reazioni avverse stanno determinando una vera e proprie ecatombe su tutto il pianeta.

Con uno stillicidio di decreti legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l’Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, così sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, attraverso regolamenti esecutivi lesivi degli essenziali diritti umani e degli elementari principi costituzionali informatori della Repubblica. Sono stati e vengono calpestati tutti i diritti individuali e sociali ed ogni libertà personale o collettiva, con la loro limitazione e con la restrizione anche dei margini di  tutela effettiva, come l’impedimento alla difesa in giudizio, fino ad ammettersi persino la cessazione del loro riconoscimento, come per l’impedimento a chi vive su un’isola di uscirne e o farvi rientro.

L’accettazione dei molti di questa situazione ha poggiato sulla convinzione indotta che si sarebbe trattato di una limitazione eccezionale e temporanea, con un inizio preciso ed una fine predeterminata, per come previsto dalla norma che in origine lo ha consentito (D.Lgs. 1/18). Lo stravolgimento della gerarchia delle fonti del diritto, con prassi e consuetudini soventemente prevaricanti persino la Costituzione e i Trattati Internazionali, così come la violazione dei diritti e di tutte le libertà costituzionali unitamente alla riduzione ad unum della connaturale tripartizione delle funzioni dello Stato, sarebbe rimasto nella storia come un male necessario non evitabile per scongiurare un male peggiore, l’extrema ratio per evitare un’ecatombe e il crollo dell’economia nazionale. Alla storia sarebbe rimasta incisa la giustificazione di un’imprevedibile contingenza e della contemporanea assenza nell’ordinamento di uno strumento di governo idoneo ed efficace per contrastare un pericolo tanto grande quanto ignoto. I posteri avrebbero letto sui libri di storia che la Costituzione della Repubblica Italiana delineava una forma di Stato per la quale nessuno potesse sfuggire a limiti e controlli, ma che in una condizione di emergenza il Governo era stato costretto, per responsabilità e spirito di umanità, ad attribuirsi i pieni poteri, senza limiti e senza controllo, senza i tempi e senza le forme ordinarie, che avrebbero rallentato la sua azione salvifica e creato impaccio rispetto alle esigenze di intervenire senza le insidie e i rallentamenti dei meccanismi decisionali democratici.

Nemmeno il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, specificamente deputato come Legge dello Stato alla gestione delle malattie infettive, approvato nel 1934 e ancor oggi in vigore, ha previsto i pieni poteri, nonostante sia normazione prodotta da un regime non democratico. D’altra parte, il rassicurante Codice della Protezione Civile, in vigore dal 2018, ha previsto che con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale si inneschi nella Repubblica una mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza è originata la legittimazione di modus operandi straordinari, che altrimenti sarebbero stati illegittimi, persino illeciti, così permeandosi l’ordinamento di deroghe, fino al completo rovesciamento di gerarchie, competenze, attribuzioni, diritti e libertà.

Fino a quando è legittimo l’agire straordinario, qual è il termine temporale per l’esercizio legittimo di un’azione eccedente il limite del normale?

La risposta alla domanda non può essere banale, poiché straordinario, quindi fuori dall’ordinario, è un momento, un periodo, non certo il “sempre”, perché se perenne diventa il momento straordinario ciò che ne deriva è una “nuova” normalità, che passa dalla normalizzazione delle misure straordinarie. La risposta alla domanda si rinviene, perciò, a chiare lettere, nel terzo comma dell’articolo 24 del Codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo numero 1 del 2018) che indica apertis verbis il termine di durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale: esso “non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. La disposizione, quindi, prevede in astratto un termine massimo assoluto di ventiquattro mesi, che si compone della somma del termine di durata massimo di dodici mesi per la sua prima fase genetica, a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore termine della durata massima di dodici mesi per una seconda fase in proroga.

Sulla base dei criteri generali di applicazione dei termini legali, la previsione di un termine massimo non impedisce ipso facto l’anticipazione della cessazione degli effetti giuridici in un momento anteriore rispetto al limite massimo consentito, posto che trattasi di un termine ultimo di decadenza rispetto ad un periodo in cui l’esercizio di una facoltà può esaurirsi prima. Esattamente come è avvenuto con il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha in origine – nella prima fase genetica – stabilito in sei mesi la durata dello stato di emergenza, a decorrere dalla data del “presente provvedimento”, quindi sino al 31 luglio 2020.

Ex officio, il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha in autonomia stabilito che l’emergenza sarebbe durata sei mesi, fino al 31 luglio 2020. Per l’effetto, esaurita la prima fase genetica fissata in un arco temporale ricadente entro il termine di un anno consentito dalla Legge, il Governo ha deciso di andare oltre il 31 luglio 2020 attraverso l’esercizio della facoltà di proroga per un ulteriore termine massimo di dodici mesi, come previsto dalla stessa norma; ciò a decorrere dalla scadenza della prima fase genetica, quindi a far data del 31 luglio 2020. Difatti, con Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il Governo prorogava lo stato di emergenza dapprima sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, infine al 31 luglio 2021, così esaurendo il termine massimo di proroga di “ulteriori 12 mesi” stabilito dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs 1/18.

Ne consegue che la cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza si è perfezionata inderogabilmente a far data – al più – del primo agosto 2021, a ciò accompagnandosi la privazione del substrato giuridico a tutte le norme che originano dalla dichiarazione medesima. L’ulteriore proroga disposta con il DL 105/21 si è, quindi, configurata come palese violazione di legge, in particolare del citato comma 3 dell’articolo 24 del D.Lgs 1/18, tanto da non essere più riportata nei preamboli degli atti del Governo aventi efficacia di legge a partire dal DL 172/21 del 26.11.2021.

Si protrae una condizione altamente lesiva dei diritti inviolabili e dell’ordinamento democratico, per cui occorre l’intervento energico di chi ha giurato di presidiare la difesa della Patria contro eventi idonei a sovvertirne la struttura (articolo 52 della Costituzione). Chi esercita la pubblica funzione è chiamato alla fedeltà alla Repubblica e all’osservanza della Costituzione e delle Leggi (articolo 54 della Costituzione), nel rispetto dell’articolo 139 della Costituzione che stabilisce che la forma Repubblicana del nostro Stato non può essere modificata in nessun modo.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (articolo 1, comma 2, Costituzione) non è un predicato del passato, così come attuali rimangono forme e limiti del suo esercizio, che si manifestano attraverso le forme parlamentari (articolo 55 e seguenti Costituzione) e le istituzioni democratiche limitate da precisi confini di attribuzione e di competenza, in un equilibrio tra pesi e contrappesi che non consentano a nessuno di rovesciare l’ordine democratico e di sostituirsi ai rappresentanti direttamente eletti dal Popolo nella definizione dell’interesse collettivo (articolo 83 e seguenti Costituzione). È necessaria la più rigorosa osservanza della Costituzione e della Legge per non essere nuovamente catapultati nell’incubo emergenziale perenne, senza fine, “normalizzato“.

La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 è incontrovertibilmente illegittima, poiché in violazione di legge (articolo 24, comma 3, del D.Lgs 1/18), ed è penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, in primis contro la personalità dello Stato. Peraltro, la proroga ha offerto una chiara retrospettiva su provvedimenti passati, che per natura e contesto perfezionano il delitto di usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa del Parlamento, che il Governo continua ad esercitare indebitamente con decreti legge ad efficacia differita, quindi in violazione dell’art. 77 della Costituzione per il difetto del requisito dell’urgenza, così persistendo nella violazione dell’articolo 287 del codice penale. In altri termini, tutta la decretazione d’urgenza dei Governi Conte/Draghi si caratterizza come articolazione di un’unica norma tuttavia scomposta e disarticolata in più decreti, ciascuno dei quali incide settorialmente su una o più categorie sociali o aggrava precedenti restrizioni o imposizioni, fino al duplice risultato conclusivo, a prescindere dal reale andamento delle curve epidemiologiche, di sottoporre l’intera popolazione ad una sperimentazione farmacologica e di normalizzazione dell’attuale assetto istituzionale, parametrato ad uno stato d’emergenza. Da anni vengono emanate compulsivamente, spesso ad efficacia differita, decreti senza cura alcuna di spiegare nei preamboli la non sufficienza delle norme già esistenti, tanto che vi è stata l’emanazione di Decreti Legge senza l’attesa degli effetti dell’applicazione dell’immediatamente precedente decretazione d’urgenza, così come si è palesato in ultimo con i decreti legge del 24.12.21, del 30.12.2021 e del 07.01.2022. Oltre alla violazione dei limiti di legittimità dell’azione del Governo ex articolo 77 della Costituzione, si evidenzia la violazione dell’art. 15 della Legge 400/88 che disciplina l’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A riprova di tale insormontabile dato di fatto, il DL 122/21 non è stato convertito in legge, così determinandosi la cessazione dell’obbligo vaccinale in esso contenuto; ma con successivi Decreti Legge (DL 172/21 e successivi) lo stesso obbligo veniva esteso in forma addirittura aggravata.

I provvedimenti susseguitisi dalla dichiarazione dello stato d’emergenza ad oggi, quindi, costituiscono per loro natura e contesto un filo rosso, una trama, che palesa l’elemento psicologico del dolo e della premeditazione dell’eversione dell’ordine democratico. Detti provvedimenti, infatti, oltre ad avere originato il gravissimo danno economico e sociale per il Paese rappresentano plasticamente il metodo violento e terroristico adoperato per intimidire la popolazione. Costituiscono, quindi, la prova dell’eversione, cioè di quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall’articolo 270 sexies del codice penale. Direttive, circolari, note e decreti del Governo, infatti, hanno spinto i subordinati a compiere atti altrimenti abnormi o ad astenersi dal compiere atti del proprio ufficio. A cascata, tutta l’azione amministrativa si è capillarmente conformata alla sospensione formale e sostanziale di ogni diritto, libertà e garanzia.

* * *

4. LIMITAZIONI DELLE LIBERTÀ PERSONALI

4.1 VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE. Dalla pletorica decretazione è discesa in ultimo la violazione del diritto costituzionale di scelta sanitaria individuale rispetto al limite della tutela della salute pubblica, mentre si sono violati, disapplicati, compromessi, o gravemente minacciati numerosi diritti e libertà e, conseguentemente, lese le garanzie costituzionali con particolare riguardo al seguente elenco non esaustivo delle norme della Costituzione Italiana.

  • Articolo 1 – Violate forme e limiti di esercizio della sovranità popolare, costituite dalle Istituzioni democratiche delineate dall’art. 55 a seguire della Costituzione.
  • Articolo 2 – Violati i diritti inviolabili dell’uomo, sia conme singolo, sia nelle formazioni sociali.
  • Articolo 3 – Discriminati i cittadini per opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
  • Articoli 4, 35, 36 e 38 – Ostacolato il lavoro e privato i cittadini del reddito e di qualunque forma assistenziale.
  • Articolo 10 – Disattese le norme del diritto internazionale che vietano le sperimentazioni senza il consenso dell’interessato (ad esempio, Convenzione di Oviedo).
  • Articolo 11 – Disatteso il Regolamento UE n. 953.
  • Articolo 13 – Violata la libertà personale fuori dai casi previsti dalla legge.
  • Articolo 16 – Impedita la libera circolazione.
  • Articolo 17 – Ostacolato il diritto di riunione.
  • Articolo 24 – Sottratto il diritto alla difesa in giudizio.
  • Articolo 31 – Esposto le donne in gravidanza a reazioni avverse spesso culminate in aborti; esposto l’infanzia e la gioventù ad una dimensione di vita distopica e disumana.
  • Articolo 32 – Imposto con Decreto Legge un obbligo vaccinale consistente in un innovativo trattamento genico in fase di sperimentazione, senza cura di alcun limite imposto dal rispetto della persona umana, anzi attraverso ricatti e sanzioni.
  • Articolo 33 – Diffamati e perseguitati, anche con provvedimenti disciplinari, i medici, gli scienziati e tutti coloro che non si sono allineati alla narrativa pandemica del Governo.
  • Articolo 41 – Impedita l’iniziativa privata.
  • Articolo 49 – Impedita la libera associazione dei cittadini in partiti, come conseguenza della violazione degli articoli 13 e 16.
  • Articolo 54 – Tradita la Repubblica, violate la Costituzione e le leggi.
  • Articolo 70 – Esautorata la funzione legislativa del Parlamento.
  • Articolo 77 – Decretazione d’urgenza priva dei suoi requisiti essenziali.
  • Articolo 139 – Mutamento sostanziale degli equilibri democratici della Repubblica nel rapporto concreto tra Governo e cittadini e tra le Istituzioni.

4.2 VIOLAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. Si sono violati gli articoli 1 e 3 della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” proclamata a Nizza nel dicembre 2000, nell’Unione Europea giuridicamente vincolante da dicembre 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

4.3 VIOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA. La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 27.01.2021 ha espressamente escluso che gli Stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti-COVID (punto 7.3.1) ed ha vietato di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2).

4.4 VIOLAZIONE DEL CODICE DI NORIMBERGA. In particolare, dell’art. 1 del Codice di Norimberga, per cui il consenso volontario è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona interessata deve avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l’inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa si che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. Norma da rapportare all’incertezza dei dati scientifici attuali sull’efficacia e sulla sicurezza dei trattamenti genici, pure sottesa nell’art. 3 del DL 44/21 con lo scudo penale per i sanitari vaccinatori in caso di morte o di lesioni anche gravissime in soggetti sottoposti all’inoculo del farmaco sperimentale.

4.5 VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO. È stato violato, per quanto non immediatamente applicabile in Italia per la sua mancata ratifica, l’art. 5 della “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina” adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa e firmata anche dall’Italia ad Oviedo il 4 aprile 1997.

4.6. NEL CONCRETO. La stabilizzazione del quadro giuridico scaturito dal momento emergenziale fu preannunciata dal Presidente del Consiglio dell’epoca, Avv. Giuseppe Conte, già il 9 marzo 2020, in occasione del primissimo DPCM. Successivamente, nell’unico disegno criminoso, da marzo 2020, il Governo Conte ha adottato misure tese al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV2 mediante atti aventi forma di DPCM, riducendo la funzione legislativa a mero atto amministrativo. Trattasi del primo atto eversivo, consistito nell’usurpazione di un potere politico, come previsto e sanzionato dall’art. 287 c.p.

Contestualmente, il Governo, con l’apparato della Protezione Civile, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e con l’apparato dell’Istituto Superiore di Sanità, che dipende direttamente dal Ministro della Salute, si praticava terrore alla popolazione con bollettini sanitari in diretta televisiva che non distinguevano tra asintomatici, quindi sani, e malati e attribuivano la fisiologica mortalità quotidiana al contagio da Sars-CoV2. I dati offerti in diretta televisiva quotidiana saranno poi smentiti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Contestualmente, il Ministro della Salute e l’AIFA dichiaravano l’assenza di cure conosciute e compulsavano i medici a non curare i presunti affetti da Sars-Cov-2. A causa delle linee-guida del Ministro della Salute si sottoponevano a procedimento disciplinare, fondato sul discostamento dai protocolli ministeriali, molti medici che ottenevano la guarigione di pazienti ritenuti affetti da Sars-CoV2 mediante efficaci cure domiciliari od ospedaliere. I procedimenti disciplinari a loro volta colpivano non solo i diretti interessati ma si evidenziavano come deterrente per molti altri sanitari rispetto al loro approccio terapeutico secondo la loro scienza e la loro coscienza. Contestualmente,  il Ministro della Salute imponeva la dispensa del protocollo noto come “Tachipirina e vigile attesa”, in ultimo bocciato dal TAR Lazio con la sentenza n. 419/22 del 15.01.2022.

Contestualmente,  il Ministro della Salute imponeva la dispensa del suo protocollo che sconsigliava le autopsie e induceva all’incenerimento subitaneo delle salme. Nonostante il “divieto” di autopsie, le prime effettuate ad iniziativa di taluni sanitari e sollecitate al Procuratore della Repubblica di Bergamo in primis dallo scrivente già in data 18 marzo 2020, mostravano al mondo le caratteristiche della patologia, non consistente in polmonite interstiziale bilaterale (Covid19) come sostenuto dal Governo bensì in tromboembolia polmonare, a sua volta causata dall’applicazione del protocollo del Ministero della Salute “Tachipirina e vigile attesa”. La tromboembolia polmonare, si scoprirà poi, sarebbe stata curabile con eparina, ivermectina e altri rimedi disinfiammatori. Tuttavia, il Ministero della Salute, con sua circolare, invitava i sanitari ad intubare i pazienti, che a seguito di tale pratica medica morivano. Parimenti, la circolare invitava alla cremazione delle salme dei pazienti deceduti dopo intubazione seguita ad un contagio trattato con “Tachipirina e vigile attesa”. Ciononostante, il Ministero della Salute continua ancor oggi a dispensare la cura con tachipirina e vigile attesa, indicando quale unica terapia di contrasto del virus quella preventiva che si realizzerebbe con i cosiddetti “vaccini di nuova generazione”.

A riprova della violenza politica dell’associazione eversiva, per spingere i cittadini alla vaccinazione, il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, avv. Conte Giuseppe prima e dott. Draghi Mario poi, ha adottato misure liberticide progressivamente sempre più accentuate, fino all’annichilimento dei diritti fondamentali e delle libertà personali. Ha limitato o impedito di lavorare a molti lavoratori di diversi settori produttivi; limitato ed impedito di circolare liberamente; imposto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale contro ogni evidenza scientifica; imposto ai lavoratori di sottoporsi, a proprie spese, a test non diagnostici antigienici o molecolari finalizzati alla diagnosi del Sars-CoV-2, ogni due giorni, al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa; dall’1 aprile 2021, con il DL 44/21, imposto ai lavoratori del settore sanitario di sottoporsi alla “vaccinazione anti Sars-CoV-2”, pena la sospensione dall’esercizio e dallo svolgimento della attività lavorativa, senza retribuzione né previsione di assegno alimentare; successivamente, con il DL 172/21 ha imposto ai lavoratori del comparto scuola di sottoporsi alla “vaccinazione anti Sars-CoV-2”, pena la sospensione dello svolgimento della attività lavorativa, senza retribuzione né previsione di assegno alimentare; poi, ha imposto ai lavoratori del comparto Forze dell’Ordine di sottoporsi alla “vaccinazione anti Sars-CoV2”, pena la sospensione dello svolgimento della attività lavorativa, senza retribuzione né previsione di assegno alimentare; ha impedito ai cittadini non vaccinati di utilizzare mezzi di trasporto pubblico e privato, compresi i traghetti da e per le isole, così di fatto confinandoli; ha impedito ai cittadini non vaccinati di recarsi in luoghi dove si svolge attività sportiva e/o ludica; ha impedito ai cittadini non vaccinati di recarsi in bar, ristoranti, luoghi in cui si realizzano attività culturali, sportive e grandi eventi (cinema, musei, teatri, stadi, terme etc); ha introdotto il cosiddetto “Green Pass”, la Certificazione Verde, quale documento elettronico per certificare la “condizione di immune” necessaria al fine di poter esercitare attività lavorative, anche di volontariato, e di accedere alle attività sociali; poi, ha introdotto il cosiddetto “Super Green Pass”, quale documento elettronico capace di certificare la “condizione di immune” che si consegue unicamente con la guarigione dalla malattia o sottoponendosi alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2; ha introdotto limiti di validità alla certificazione elettronica di immunità, inizialmente a 12 mesi, poi a 9 mesi, infine a 6 mesi; ha introdotto l’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale cosiddetto primario dichiarandolo sufficiente per l’immunizzazione; poi, ha introdotto l’obbligo per talune categorie di lavoratori di sottoporsi dopo il ciclo vaccinale cosiddetto primario alla terza dose, cosiddetta di richiamo o booster; ha incaricato personale privato per effettuare la verifica delle certificazioni sanitarie di liberi cittadini che implica l’accesso a dati sensibili personali; ha autorizzato sia personale privato, prima, che l’Agenzia delle Entrate poi (con il DL 1/22) ad accedere a dati sensibili sulla condizione sanitaria personale, in violazione del diritto alla privacy; ha esteso l’obbligatorietà della esibizione del Green Pass Rafforzato a liberi cittadini e stranieri presenti in Italia, anche non lavoratori, che abbiano compiuto i cinquanta anni, prevedendo sanzioni in caso di inottemperanza dell’obbligo; ha previsto di restringere ulteriormente il diritto di libera circolazione dei cittadini in caso di aumento del numero di contagi, che aumentano proporzionalmente all’aumentare del numero dei tamponi, nelle diverse aree regionali contraddistinte all’uopo dai colori bianco, giallo, arancione, rosso; ha fortemente consigliato la vaccinazione anti Sars-CoV-2 anche alle donne in gravidanza, nonché ai minori di anni 18 e, ad oggi, alla fascia di età dai 5 ai 12 anni.

Con il DL 1/22 si sta impedendo alle persone non munite della Certificazione Verde COVID-19 l’accesso a servizi essenziali, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, ai colloqui in presenza con detenuti e internati, agli uffici giudiziari, in cui è richiesta la Certificazione Verde anche ai difensori per l’accesso ai locali in cui si realizza l’esercizio della attività difensiva ex art 24 della Costituzione.

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5. NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA

Il tema della stabilizzazione del quadro giuridico di poteri straordinari al Governo, scaturito in origine dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è divenuto una costante nelle dichiarazioni pubbliche del suo successore, l’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi.

A partire dal DL 172/21, la decretazione d’urgenza limitativa dei diritti di cittadini e dei lavoratori, anche alla circolazione ed alla retribuzione, non contempla più tra i suoi atti presupposti la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Il DL 172/21 rappresenta, dunque, il punto di svolta nella legislazione del Governo, che ha inteso sganciare le nuove norme dal quadro emergenziale, così determinandosi in diritto la normalizzazione delle limitazioni delle libertà sine die, senza alcun aggancio ad un termine di cessazione delle restrizioni. In altri termini, con la decretazione emergenziale, fondata sulla dichiarazione dello stato d’emergenza del 31.01.2020, si è intessuta la trama giuridica che oggi sostiene ulteriore produzione normativa in grado di autosorreggersi, senza quindi necessità di avere alla base una dichiarazione di stato emergenziale. Se fino al DL 172/21 i precedenti decreti legge si giustificavano, apparentemente, sulla dichiarazione dello stato d’emergenza, dal DL 172/21 ogni restrizione e limitazione è imposta sui precedenti decreti ma non più sullo stato d’emergenza.

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6. COMPIUTA EVERSIONE DELL’ORDINAMENTO

In diritto, appare normalizzato un nuovo rapporto tra Governo e cittadini, tra governanti e governati. Detta “normalizzazione” è, in pratica, l’eversione dell’ordine democratico, come previsto e punito dall’art. 270 bis, coordinato con l’art. 270 sexies, del Codice Penale.

Gli effetti della decretazione d’emergenza pandemica hanno capovolto i principi alla base del sistema costituzionale italiano e delle relative garanzie, come sopra spiegato.

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7. OBBLIGO VACCINALE INDIRETTO COME PRIMA MANIFESTAZIONE OGGETTIVA DELL’EVERSIONE

È principio indiscusso del nostro ordinamento il rilievo costituzionale della salute come diritto individuale ed interesse della collettività, che non postula necessariamente il sacrificio della scelta del singolo. Per una congrua ponderazione di un interesse collettivo in grado di sacrificare la libertà individuale è necessario indagare le premesse fondamentali sulla natura del virus, sulle eventuali patologie, sui numeri dell’emergenza sanitaria.

A monte, occorre evidenziare che il Sars-Cov2 non è stato mai isolato, nel senso che nessun laboratorio al mondo è riuscito a documentarne l’esistenza sul piano clinico e strumentale. Tale dato di fatto, che peraltro è la premessa fondamentale di tutto quanto in narrativa, merita accertamenti rigorosi e non può rimanere affidato alla credulità popolare o al fatto notorio, a sua volta frutto di una costante operazione mediatica di mistificazione.

Poi, con il tampone, che è uno strumento della ricerca scientifica e che non ha alcuna funzione per la diagnosi di un’infezione virale, si è cercato un virus mai isolato in soggetti sani, privi di alcun sintomo; i cosiddetti “asintomatici”.

Del resto, le contraddizioni in tema risultano inesauribili, con un trasporto del siero a “meno ottanta” gradi Celsius e la successiva somministrazione persino in spiaggia con una temperatura esterna di “più quaranta” gradi; così come sono stati somministrati sieri in forma eterologa, cioé con meccanismi chimici di funzionamento diversi, attingendo dosi persino di lotti “scaduti”.

Ed ancora, dopo le prime due dosi è stata necessaria, assertivamente a causa delle varianti, una terza dose, con già in vista la quarta dose ed un trattamento genico periodico per almeno i prossimi dieci anni.

Soprattutto, per cogliere il fine dell’eversione, occorre inquadrare la soluzione proposta dalle società quotate in Borsa che il Governo antepone alla libera scelta del cittadino: il trattamento genico sperimentale, impropriamente chiamato “vaccino”, interessa, infatti, gli andamenti dei titoli azionari delle società produttrici nei mercati internazionali.

Per tale ragione, occorre riscontrare i numeri della “pandemia”.

Alla luce dei dati offerti dall’ISS sull’effettivo tasso di letalità della malattia da Covid 9 e sulla incapacità immunizzante dei vaccini rispetto al virus Sars-CoV-2, anche con riguardo alle cosiddette varianti, e dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari sulle ospedalilzzazioni, la dichiarazione dello stato di emergenza prima e l’obbligo vaccinale generalizzato poi non potrebbero affermarsi come ragionevoli e proporzionati.

Difatti, alla luce dei dati noti sulla percentuale dei contagi in forma grave e delle morti da Covid19, la proroga dello stato di emergenza sanitaria ben oltre il termine massimo consentito di cui al D.lgs 1/2018 non può ab origine ritenersi fondata, né ragionevole, né proporzionata, né consentita.

Ancor più grave è che il Governo continui ad occultare le reazioni avverse, infauste fino al decesso. Il Governo è, quindi, altresì responsabile del delitto di strage: per non avere comunicato i dati relativi alla sicurezza, quindi conseguendo un consenso informato su dati irreali, per di più estorcendo il consenso con la minaccia di perdita della retribuzione e di qualsivoglia altro emolumento; per l’indiscriminato e generalizzato obbligo di vaccinazione, senza prescrizione medica contrariamente alle stesse indicazioni terapeutiche riportate dalla casa produttrice e senza che precedente anamnesi scrupolosa dell’interessato, in modo da potere escludere il più possibile l’insorgenza di effetti avversi, soprattutto alla luce dell’emergere di eventi avversi gravi e gravissimi o fatali dovuti alla vaccinazione in atto.

Si torna a far presente che in ipotesi di emergenza sanitaria la Costituzione italiana consente unicamente limitazioni al diritto di libera circolazione (art. 16) ma non consente limitazioni dirette contro la dignità della persona umana, il principio di uguaglianza formale e sostanziale, il diritto al lavoro, il diritto alla retribuzione, il diritto alla libera determinazione dell’individuo.

La normazione convulsiva emergenziale creata da un numero enorme di decreti legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, ha fatto sì che il Governo abbia letteralmente stravolto l’Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, superando il principio di separazione dei poteri dello Stato ed accentrando in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi.

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Tanto premesso, considerato e ritenuto, appare evidente al sottoscritto che, a causa della normativa emergenziale in atto, lo stesso è di fatto costretto a vivere in un Paese in cui, in difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, si è adottata la proroga dello stato di emergenza nonché, indipendentemente dallo stesso, imposto, per lo svolgimento di qualsivoglia attività umana l’uso di uno strumento digitale, imponendo a tutti di dotarsi di green pass, certificazione a scadenza, rinnovabile, al fine di poter realizzare attività sociali, lavorative, di effettivo sostegno alla famiglia, si è realizzata una forma di apartheid, confinando i non possessori di green pass ad un ghetto ideale.

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Per quanto sopra premesso, il sottoscritto avv. Lillo Massimiliano Musso, in proprio e per il comitato MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE,

DENUNCIA

l’associazione eversiva sopra descritta per la penale punizione di tutti i responsabili dei reati ravvisabili nei fatti sopra esposti e che dovessero emergere nel corso delle indagini, in particolare evidenziando il perfezionamento del delitto ex art. 270 bis, come integrato dall’art. 270 sexies, c.p., per avere, i responsabili agito con premeditazione e dolo all’eversione dell’ordine democratico, attraverso una produzione coordinata di atti amministrativi e di decreti legge basati su una pretestuosa dichiarazione dello stato di emergenza, a sua volta riconfermata su dati falsi di contagi, ricoveri e decessi, che a loro volta fondano l’antefatto per la persistenza di un’emergenza sine die, che conferisce poteri straordinari all’Esecutivo, intenzionato a normalizzare il quadro emergenziale in atto, che comprime diritti e impone doveri fuori da ogni ragionevole gestione della Repubblica nel pubblico interesse, a prescindere dall’effettività della questione sanitaria e nell’ottica esclusiva di conservare tout court i poteri straordinari, poiché altrimenti non previsti, quindi impediti, dalla Costituzione. Dapprima in violazione del Decreto Legislativo n. 1/2018, come atto di violenza politica, si sono imposte deroghe ai diritti personali e alle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione, con concreta lesione di diritti personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o alla partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all’istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà; non per ultimo, il diritto all’integrità psicofisica, alla libera scelta se sottoporsi o meno a terapie ed esperimenti farmacologici. Successivamente, fuori dal richiamo dello stato d’emergenza, si è provveduto tacitamente a normalizzare lo stato emergenziale come pretesto per il ricorso alla decretazione d’urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione. Ne è conseguita l’usurpazione di poteri non propri anche per decisioni non legate all’emergenza, fino alla definitiva eversione dell’Ordine democratico e dell’Ordinamento costituzionale, che impone la reazione, secondo legge, della Magistratura, potere dello Stato chiamato a riportare l’azione politica nel recinto democratico della Costituzione.

Con riserva di costituzione di parte civile di Mille Avvocati per la Costituzione, come ente rappresentativo di interessi diffusi, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e chiedo che la S.V. intervenga nella maniera più celere possibile nei confronti dei responsabili tutti, al fine di evitare ulteriori conseguenze del reato, a cui sono appese le vite di milioni di persone.

Chiedo di essere informato, ex art. 406 III comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiedo, altresì, di essere avvisato, ex art. 408 II comma c.p.p., di un’eventuale richiesta di archiviazione.

Chiedo che vengano acquisiti, in sede di indagini preliminari:

  • l’evidenza scientifica dell’esistenza del Sars-Cov-2;
  • l’evidenza scientifica della pericolosità del Sars-Cov-2 negli asintomatici;
  • l’evidenza scientifica della contagiosità del Sars-Cov-2 da parte degli asintomatici;
  • l’evidenza scientifica della funzione diagnostica dei tamponi nella ricerca del Sars-Cov-2;
  • i dati sul tasso di mortalità da Covid19;
  • le indicazioni delle case farmaceutiche che hanno prodotto i trattamenti anti-Covid19, in particolare i dati su cui EMA e AIFA hanno espresso autorizzazione condizionata per la sperimentazione;
  • i dati sull’immunizzazione raggiunta con i trattamenti genici;
  • i dati sulle reazioni avverse da vaccinazione anti-Covid-19;
  • i dati sul tasso di mortalità da vaccinazione anti-Covid-19;
  • i dati sulla sicurezza dei trattamenti medio tempore raccolti per il breve e il lungo periodo;
  • informazioni sulle ragioni della mancata previsione della prescrizione medica richiesta per la somministrazione dei prodotti in parola;
  • informazioni sulle ragioni per cui si è proceduto alla cremazione delle salme a Bergamo.

Chiedo che già in sede di indagini preliminari vengano resi noti i dati relativi agli effetti avversi gravi accertati quali conseguenze della vaccinazione anti-Covid-19 per scongiurare altre vittime.

Seguono integrazioni e produzione documentale.

Con osservanza,
Roma, 16 gennaio 2022
Avv. Lillo Massimiliano Musso
Mille Avvocati per la Costituzione

Mille Avvocati per la Cosituzione

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